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Testo di legge
Fedlex ↗
1Ciascun coniuge riprende i suoi beni che si trovano in possesso dell’altro.
2Se un bene è in comproprietà, il coniuge che provi d’avere un interesse preponderante può, oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all’altro coniuge.
3I coniugi regolano i loro debiti reciproci.
1Il marito è sempre tenuto ad informare la moglie che ne lo richieda circa lo stato dei di lei apporti. 2 La moglie può chiedere in ogni tempo che questi siano garantiti. 3 È riservata l’azione rivocatoria secondo la legge federale dell’11 aprile 1889 RS 281.1 sulla esecuzione e sul fallimento.
Uebersicht
Art. 205 ZGB — Art. 205 ZGB