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Testo di legge
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Sono beni propri per legge: 1. le cose che servono esclusivamente all’uso personale di un coniuge; 2. i beni appartenenti ad un coniuge all’inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito; 3. le pretese di riparazione morale; 4. i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri.

1Se all’inventario va unita una stima risultante da pubblico documento, l’obbligo reciproco dei coniugi di risarcire gli oggetti mancanti si determina secondo la medesima. 2 Se durante il matrimonio furono alienati in buona fede degli oggetti al disotto del valore di stima, il prezzo ricavato sostituisce il prezzo d’inventario.

Uebersicht

Art. 198 ZGB — Art. 198 ZGB