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Testo di legge
Fedlex ↗

1Ad istanza di un coniuge, il giudice pronuncia la separazione dei beni se vi è grave motivo.

2Vi è grave motivo segnatamente se: 1. l’altro coniuge è oberato o la sua quota di beni comuni è pignorata; 2. l’altro coniuge mette in pericolo gli interessi dell’istante o della comunione; 3. l’altro coniuge rifiuta senza giusto motivo il consenso richiesto per disporre di beni comuni; 4. l’altro coniuge rifiuta di informare l’istante sui suoi redditi, sulla sua sostanza e sui suoi debiti o sui beni comuni; 5. l’altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento.

3L’istanza di separazione dei beni per durevole incapacità di discernimento può essere proposta anche dal rappresentante legale del coniuge incapace. Il giudice ordina la separazione dei beni ad istanza di un creditore ove questi sia rimasto perdente in una procedura di pignoramento contro uno dei coniugi.

Uebersicht

Art. 185 ZGB — Art. 185 ZGB