1La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali.
2I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l’uno dell’altro. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2021 312 ; FF 2018 4901 ).
3Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: 1. dopo il divorzio; 2. dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2021 312 ; FF 2018 4901 ).
Uebersicht
Art. 120 ZGB — Art. 120 ZGB