1L’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2Il dispositivo indica l’ammontare dell’indennità e l’addossa all’ente o all’istituto autonomo, nel cui nome l’autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l’indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4L’ente o l’istituto autonomo, nel cui nome l’autorità inferiore ha deciso, risponde dell’indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 2197 1069 ; FF 2001 3764 ). Sono fatti salvi l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 RS 173.32 sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 RS 173.71 sull’organizzazione delle autorità penali. Nuovo testo del per. giusta l’all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 3267 ; FF 2008 7093 ).
Uebersicht
Art. 64 VwVG — Art. 64 VwVG