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Testo di legge
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1L’autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.

2Nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l’autorità ricorrente, che soccombe, non è un’autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d’istituti autonomi.

3Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.

4L’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l’anticipo. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 2197 1069 ; FF 2001 3764 ). 4bis La tassa di decisione è stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: a. da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; b. da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 2197 1069 ; FF 2001 3764 ).

5Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 2197 1069 ; FF 2001 3764 ). Sono fatti salvi l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 RS 173.32 sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 RS 173.71 sull’organizzazione delle autorità penali. Nuovo testo del per. giusta l’all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 3267 ; FF 2008 7093 ).

Uebersicht

Art. 63 VwVG — Art. 63 VwVG