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Testo di legge
Fedlex ↗

1Per eseguire le altre decisioni, l’autorità può valersi dei mezzi coattivi seguenti: a. l’esecuzione, a spese dell’obbligato, da parte dell’autorità che ha preso la decisione o d’un terzo incaricato; le spese saranno stabilite con decisione speciale; b. l’esecuzione diretta contro l’obbligato stesso o i suoi beni; c. il perseguimento penale, in quanto la pena sia prevista da un’altra legge federale; d. il perseguimento penale per disobbedienza a decisione dell’autorità, secondo l’articolo 292 del Codice penale RS 311.0 , in mancanza d’altra disposizione penale.

2Prima di valersi d’un mezzo coattivo, l’autorità avverte l’obbligato e gli assegna un congruo termine per l’adempimento, comminandogli le sanzioni penali nei casi del capoverso 1 lettere c e d.

3Nei casi del capoverso 1 lettere a e b essa può rinunciare all’avvertimento e all’assegnazione del termine se vi sia pericolo nell’indugio.

Uebersicht

Art. 41 VwVG — Art. 41 VwVG