1L’autorità notifica le decisioni alle parti per scritto. 1bis Previo assenso dei destinatari, le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 RS 943.03 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina: a. la firma da utilizzare; b. il formato della decisione e dei relativi allegati; c. le modalità di trasmissione; d. il momento in cui la decisione è considerata notificata. Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale ( RU 2006 2197 ; FF 2001 3764 ). Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 ( RU 2016 4651 ; FF 2014 913 ).
2L’autorità può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma deve confermarle per scritto se una parte ne fa domanda seduta stante; in questo caso, il termine di impugnazione decorre dalla conferma scritta. Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 2197 1069 ; FF 2001 3764 ).
Uebersicht
Art. 34 VwVG — Art. 34 VwVG