Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1Le parti sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti: a. in un procedimento da esse proposto; b. in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; c. in quanto un’altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d’informazione o di rivelazione. 1bis L’obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 2000 RS 935.61 sugli avvocati. Introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 ( RU 2013 847 ; FF 2011 7255 ).

2L’autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b , qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.

Uebersicht

Art. 13 VwVG — Art. 13 VwVG