Testo di legge
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1La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un’autorità amministrativa federale.

2Sono autorità nel senso del capoverso 1: a. Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1972 che modifica quella sull’ordinamento dei funzionari federali, in vigore dal 1° gen. 1973 ( RU 1972 2265 ; FF 1971 II 1409 ). il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell’amministrazione federale che da essi dipendono; b. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 ( RU 2000 273 ; FF 1999 4178 4961 ). gli organi dell’Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 [CS 1 453; RU 1958 1489 art. 27 lett. c, 1997 2465 all. n. 4, 2000 411 n. II 1853 , 2001 894 art. 39 cpv. 1 2197 art. 2 3292 art. 2. RU 2008 3437 n. I 1]. Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale ( RS 172.220.1 ). ; c. gli istituti o le aziende federali autonomi; c bis . Introdotta dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 2197 1069 ; FF 2001 3764 ). il Tribunale amministrativo federale; d. le commissioni federali; e. altre istanze od organismi indipendenti dall’amministrazione federale, in quanto decidano nell’adempimento d’un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione.

3Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l’articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell’effetto sospensivo. È fatto salvo l’articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 RS 831.10 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell’effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione. Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 ( RU 2002 3371 ; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 24 giu. 1977 (9 a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 ( RU 1978 391 419; FF 1976 III 1 ).

Panoramica

L'art. 1 LPA stabilisce quando si applica la legge sulla procedura amministrativa. La legge si applica a tutti gli affari amministrativi delle autorità federali che vengono sbrigati mediante una decisione (decisione autoritativa con effetti giuridici).

Chi è interessato? La LPA comprende tutte le autorità federali: il Consiglio federale, i dipartimenti, l'Amministrazione federale, i servizi del Parlamento, i tribunali federali per i compiti amministrativi e anche le organizzazioni private quando adempiono compiti federali. Per esempio, l'Ufficio svizzero di riscossione delle tasse di radiotelevisione è un'autorità federale perché esercita compiti sovrani.

Quali sono le conseguenze? Quando un'autorità federale applica la LPA, devono essere rispettate tutte le prescrizioni procedurali. Gli interessati hanno diritto al diritto di essere sentiti (audizione prima delle decisioni), alla motivazione della decisione e al ricorso. Le violazioni di queste regole possono essere denunciate dinanzi al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale.

Importante limitazione: La LPA si applica solo in via sussidiaria. Se leggi federali speciali prevedono altre regole procedurali, queste hanno la precedenza. Inoltre si applica solo alle autorità federali - le autorità cantonali applicano le proprie leggi sulla procedura amministrativa, anche quando eseguono il diritto federale.

Esempio: Una cittadina richiede all'Ufficio federale della sanità pubblica l'autorizzazione di un medicamento. L'Ufficio deve procedere secondo la LPA: deve sentire la cittadina, motivare la decisione ed emanare una decisione impugnabile.