1Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contengono: a. un’introduzione; b. una motivazione; c. un dispositivo; d. se impugnabili, l’indicazione dei rimedi giuridici.
2L’introduzione contiene: a. la designazione dell’autorità penale e dei suoi membri che hanno partecipato alla decisione; b. la data della decisione; c. una sufficiente designazione delle parti e dei loro patrocinatori; d. nelle sentenze, le conclusioni delle parti.
3La motivazione contiene: a. nelle sentenze, l’apprezzamento di fatto e di diritto del comportamento contestato all’imputato e i motivi delle sanzioni, delle conseguenze accessorie nonché di quelle relative alle spese e indennità; b. nelle altre decisioni che concludono il procedimento, le ragioni della soluzione adottata.
4Il dispositivo contiene: a. l’indicazione delle disposizioni di legge applicate; b. nelle sentenze, la decisione relativa alla colpevolezza e alla sanzione, alle spese e indennità nonché alle eventuali azioni civili; c. nelle altre decisioni che concludono il procedimento, la dichiarazione di conclusione dello stesso; d. le decisioni giudiziarie successive; e. la decisione concernente le conseguenze accessorie; f. la designazione delle persone e autorità che ricevono una copia della decisione o del dispositivo.
Uebersicht
Art. 81 StPO — Art. 81 StPO