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Testo di legge
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1Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario: a. affinché la popolazione collabori a far luce su reati o alla ricerca di indiziati; b. per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione; c. per rettificare notizie o voci inesatte; d. data la particolare importanza del caso.

2La polizia, senza far nomi, può inoltre informare il pubblico di propria iniziativa su incidenti e reati.

3Il pubblico è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati.

4Qualora sia coinvolta una vittima, le autorità e i privati possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgarne l’identità o informazioni che ne consentano l’identificazione soltanto se: a. la collaborazione della popolazione è necessaria per far luce su crimini o per la ricerca di indiziati; oppure b. la vittima o, se deceduta, i suoi congiunti vi acconsentono.

Uebersicht

Art. 74 StPO — Art. 74 StPO