1Se l’imputato sta scontando una pena o una misura, le autorità penali informano le competenti autorità d’esecuzione riguardo ai nuovi procedimenti penali e alle decisioni pronunciate.
2Se necessario per proteggere l’imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 2947 ; FF 2015 2751 ).
3Se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 2947 ; FF 2015 2751 ). 3bis Chi dirige il procedimento informa l’Aggruppamento Difesa riguardo ai procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o persone soggette all’obbligo di leva, se sussistono seri segni o indizi che questi possano esporre a pericolo se stessi o terzi con un’arma da fuoco. Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi ( RU 2016 1831 ; FF 2014 277 ). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2016 4277 , 2017 2297 ; FF 2014 5939 ).
4La Confederazione e i Cantoni possono obbligare o autorizzare le autorità penali a fornire ulteriori informazioni ad autorità.
Uebersicht
Art. 75 StPO — Art. 75 StPO