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Testo di legge
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1I membri delle autorità penali, i loro collaboratori e i periti nominati dall’autorità penale serbano il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività ufficiale.

2Se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richiede, chi dirige il procedimento può, richiamato l’articolo 292 CP RS 311.0 , obbligare l’accusatore privato, altri partecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul procedimento medesimo e sulle persone coinvolte. Tale obbligo va limitato nel tempo.

Uebersicht

Art. 73 StPO — Art. 73 StPO