1Il giudice può disporre che le udienze si svolgano in tutto o in parte a porte chiuse: a. se la sicurezza o l’ordine pubblici o interessi degni di protezione di una persona coinvolta, segnatamente quelli della vittima, lo esigono; b. in caso di forte affluenza.
2Qualora si proceda a porte chiuse, l’imputato, la vittima e l’accusatore privato possono farsi accompagnare al massimo da tre persone di fiducia.
3Il giudice può consentire a cronisti giudiziari e ad altre persone che hanno un interesse legittimo di assistere, a determinate condizioni, ad udienze non pubbliche ai sensi del capoverso 1.
4Qualora si sia proceduto a porte chiuse, il giudice comunica la sentenza in udienza pubblica o, se necessario, informa il pubblico in altro modo adeguato sull’esito del procedimento.
Uebersicht
Art. 70 StPO — Art. 70 StPO