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Testo di legge
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1Le udienze dinanzi al tribunale di primo grado e al tribunale d’appello, nonché la comunicazione orale delle sentenze e delle ordinanze di tali tribunali sono pubbliche, ad eccezione delle deliberazioni.

2In tali casi, se le parti hanno rinunciato a una pronuncia pubblica della sentenza o se è stato emesso un decreto d’accusa, gli interessati possono prendere visione della sentenza o del decreto d’accusa.

3Non sono pubbliche: a. la procedura preliminare, fatte salve le comunicazioni delle autorità penali al pubblico; b. la procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi; c. la procedura dinanzi alla giurisdizione di reclamo e, in quanto si svolga per scritto, quella dinanzi al tribunale d’appello; d. la procedura del decreto d’accusa.

4Chiunque può assistere alle udienze pubbliche; le persone di età inferiore ai 16 anni necessitano tuttavia dell’autorizzazione di chi dirige il procedimento.

Uebersicht

Art. 69 StPO — Art. 69 StPO