1Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’articolo 56 lettera a o f oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’articolo 56 lettere b–e, decide senza ulteriore procedura probatoria: Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ). a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia; b. la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado; c. il tribunale d’appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d’appello; d. Nuovo testo giusta la cifra II n. 3 della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2017 5769 ; FF 2013 6121 , 2016 5587 ). il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l’intero tribunale d’appello di un Cantone.
2La decisione è resa per scritto e motivata.
3Fino alla decisione il ricusando continua a esercitare la sua funzione.
4Se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate rispettivamente alla Confederazione o al Cantone. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente.
Uebersicht
Art. 59 StPO — Art. 59 StPO