1Le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le altre prestazioni finanziarie da fornire nell’ambito del procedimento penale sono riscosse conformemente alle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889 RS 281.1 sull’esecuzione e sul fallimento.
2Le pretese per spese procedurali si prescrivono in dieci anni a decorrere dal giudicato della decisione sulle spese. L’interesse moratorio è del 5 per cento.
3La Confederazione e i Cantoni designano le autorità incaricate della riscossione delle prestazioni finanziarie.
4Le autorità penali possono compensare le loro pretese per spese procedurali con le pretese d’indennizzo della parte tenuta al pagamento relative al medesimo procedimento penale, nonché con valori patrimoniali sequestrati.
Uebersicht
Art. 442 StPO — Art. 442 StPO