1Il tribunale d’appello può trattare l’appello in procedura scritta se: a. occorre statuire esclusivamente in merito a questioni giuridiche; b. sono impugnati soltanto i punti della sentenza relativi agli aspetti civili; c. la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni e nell’appello non si chiede una condanna per un crimine o un delitto; d. sono impugnate soltanto le conseguenze in materia di spese, di indennità e di riparazione del torto morale; e. sono impugnate soltanto misure ai sensi degli articoli 66–73 CP RS 311.0 .
2Con il consenso delle parti, chi dirige il procedimento può inoltre ordinare una procedura scritta se: a. la presenza dell’imputato non è necessaria; b. l’appello è stato interposto contro la sentenza di un giudice unico.
3Chi dirige il procedimento impartisce all’appellante un termine per la presentazione di una motivazione scritta.
4Il seguito della procedura è retto dall’articolo 390 capoversi 2–4.
Uebersicht
Art. 406 StPO — Art. 406 StPO