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Testo di legge
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1La procedura orale d’appello è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado.

2Se l’imputato o l’accusatore privato ha interposto appello oppure appello incidentale, chi dirige il procedimento li cita al dibattimento. In casi semplici e su loro richiesta, può dispensarli dal partecipare al dibattimento e consentire loro di presentare e motivare per scritto le conclusioni.

3Chi dirige il procedimento convoca il pubblico ministero al dibattimento: a. nei casi di cui all’articolo 337 capoversi 3 e 4; b. se il pubblico ministero ha interposto appello o appello incidentale.

4Se non è stato convocato al dibattimento, il pubblico ministero può presentare per scritto le sue conclusioni e motivazioni oppure può comparire personalmente.

Uebersicht

Art. 405 StPO — Art. 405 StPO