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Testo di legge
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1Chi è legittimato a ricorrere può, ricevuta comunicazione della decisione impugnabile, rinunciare espressamente a interporre ricorso, indirizzando una dichiarazione scritta od orale all’autorità che ha emanato la decisione.

2Chi ha interposto ricorso può ritirarlo: a. entro la fine delle udienze dibattimentali, se la procedura è orale; b. entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti, se la procedura è scritta.

3La rinuncia e il ritiro sono definitivi, eccetto che l’interessato vi sia stato indotto mediante inganno, reato o errata informazione da parte di un’autorità.

Uebersicht

Art. 386 StPO — Art. 386 StPO