1Se lʼimputato non è penalmente imputabile e se lʼapplicazione degli articoli 19 capoverso 4 o 263 CP RS 311.0 non entra in considerazione, il pubblico ministero propone per scritto al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59–61, 63, 64, 67, 67 b o 67 e CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale dellʼimputato. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 13 dic. 2013 sull’interdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 ( RU 2014 2055 ; FF 2012 7765 ).
2In considerazione dello stato di salute dell’imputato o ai fini della protezione della sua personalità, il tribunale di primo grado può: a. tenere udienza in assenza dell’imputato; b. disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse.
3Il tribunale di primo grado offre all’accusatore privato l’opportunità di esprimersi sulle sue pretese civili e sulla proposta del pubblico ministero.
4Per altro, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado.
Uebersicht
Art. 374 StPO — Art. 374 StPO