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Testo di legge
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1Il pubblico ministero interroga le persone coinvolte e trasmette in seguito gli atti al giudice dei provvedimenti coercitivi. Questi ordina le misure di cui all’articolo 66 CP RS 311.0 . Se è disposta la carcerazione l’interessato può interporre reclamo presso la giurisdizione di reclamo.

2Il minacciato dispone degli stessi diritti dell’accusatore privato. In casi motivati, può essere obbligato a prestare una cauzione per le spese procedurali e le indennità.

3Chi ha proferito la minaccia dispone dei diritti spettanti all’imputato.

4Se la cauzione è devoluta allo Stato secondo l’articolo 66 capoverso 3 CP, se ne dispone conformemente all’articolo 240.

5Se una persona costituisce una minaccia di pericolo immediato, il pubblico ministero può disporne la carcerazione provvisoria o adottare altre misure protettive. Il pubblico ministero la deferisce senza indugio al competente giudice dei provvedimenti coercitivi; questi decide sulla carcerazione.

Uebersicht

Art. 373 StPO — Art. 373 StPO