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Testo di legge
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1Nell’atto d’accusa figurano: a. le indicazioni di cui agli articoli 325 e 326; b. l’entità della pena; c. le misure; d. le norme di condotta in caso di concessione della sospensione condizionale della pena; e. la revoca della sospensione o liberazione condizionale per pene e misure; f. la liquidazione delle pretese di diritto civile dell’accusatore privato; g. le conseguenze in materia di spese e indennità; h. l’avviso alle parti che l’accettazione dell’atto d’accusa comporta rinuncia alla procedura ordinaria e ai relativi mezzi di ricorso.

2Il pubblico ministero comunica l’atto d’accusa alle parti. Entro dieci giorni le parti devono dichiarare se accettano o meno l’atto d’accusa. L’accettazione è irrevocabile.

3Se, entro il termine, l’accusatore privato non dichiara per scritto di non accettare l’atto d’accusa, il suo silenzio vale accettazione.

4Se l’atto d’accusa è accettato dalle parti, il pubblico ministero lo trasmette con il fascicolo al tribunale di primo grado.

5Se una parte non accetta l’atto d’accusa, il pubblico ministero svolge una procedura preliminare ordinaria.

Uebersicht

Art. 360 StPO — Art. 360 StPO