1Nel decreto d’accusa sono indicati: a. l’autorità che lo ha emesso; b. l’imputato; c. i fatti contestati all’imputato; d. le fattispecie penali realizzate; e. la sanzione; f. la revoca, motivata succintamente, dell’eventuale sospensione condizionale o della liberazione condizionale; f bis . Introdotta dall’all. 1 n. 2 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 ( RU 2023 309 ; FF 2021 44 ). il termine di cancellazione di un eventuale profilo del DNA; g. le conseguenze in materia di spese e indennità; h. gli oggetti e valori patrimoniali dissequestrati o confiscati; i. la possibilità di interporre opposizione e gli effetti di una mancata opposizione; j. il luogo e la data della stesura; k. il nome e la firma dell’estensore.
2Nel decreto d’accusa il pubblico ministero può decidere in merito a pretese civili qualora queste siano riconosciute dall’imputato o: a. esse possano essere giudicate senza altre assunzioni di prove; e b. il valore litigioso non ecceda 30 000 franchi. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ).
3Il decreto d’accusa è notificato per scritto e senza indugio alle persone e autorità legittimate a fare opposizione.
Uebersicht
Art. 353 StPO — Art. 353 StPO