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Testo di legge
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1Chiusa la procedura probatoria, le parti espongono e motivano le loro proposte. Si procede alle arringhe nell’ordine seguente: a. pubblico ministero; b. accusatore privato; c. terzi colpiti dalla confisca di oggetti pericolosi o valori patrimoniali (art. 69–73 CP RS 311.0 ); d. imputato o suo difensore.

2Le parti hanno diritto a una seconda arringa.

Uebersicht

Art. 346 StPO — Art. 346 StPO