1Il pubblico ministero dispone l’abbandono totale o parziale del procedimento se: a. non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa; b. non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato; c. cause esimenti impediscono di promuovere l’accusa; d. non possono definitivamente essere adempiuti presupposti processuali o sono intervenuti impedimenti a procedere; e. una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all’azione penale o alla punizione.
2A titolo eccezionale, il pubblico ministero può pure abbandonare il procedimento se: a. l’interesse di una vittima che non aveva ancora 18 anni al momento del reato lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull’interesse dello Stato al perseguimento penale; e b. la vittima o, qualora la vittima sia incapace di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.
Uebersicht
Art. 319 StPO — Art. 319 StPO