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Testo di legge
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1Per far luce su un crimine o su un delitto oggetto del procedimento è possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA da: Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ). a. l’imputato; b. altre persone, in particolare vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del reato, se il prelievo è necessario per distinguere il materiale biologico proveniente da loro da quello dell’imputato; c. persone decedute; d. materiale biologico pertinente al reato. 1bis È inoltre possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell’imputato se in base a indizi concreti si può ritenere che possa aver commesso ulteriori crimini o delitti. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ).

2La polizia può disporre: a. il prelievo di campioni su persone, se non invasivo; b. l’allestimento di un profilo del DNA a partire da materiale biologico pertinente al reato.

3Se il materiale biologico pertinente al reato permette di allestire soltanto il profilo del DNA del cromosoma Y, per far luce su un crimine il pubblico ministero può disporre il confronto di tale profilo nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della legge del 20 giugno 2003 RS 363 sui profili del DNA. Introdotto dall’all. 1 n. 2 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 ( RU 2023 309 ; FF 2021 44 ).

Uebersicht

Art. 255 StPO — Art. 255 StPO