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Testo di legge
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1Nel procedimento di primo grado, l’imputato e il pubblico ministero possono presentare domanda di scarcerazione.

2La domanda va presentata a chi dirige il procedimento in giudizio.

3Se accoglie la domanda, chi dirige il procedimento scarcera senza indugio l’imputato. Se non intende accoglierla, la inoltra per decisione al giudice dei provvedimenti coercitivi.

4Previo accordo del pubblico ministero, la scarcerazione può essere ordinata anche di propria iniziativa da chi dirige il procedimento. Se il pubblico ministero non vi acconsente, la decisione spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi.

5Per altro, sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 228.

Uebersicht

Art. 230 StPO — Art. 230 StPO