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Testo di legge
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1La giurisdizione di reclamo giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili: a. dei tribunali di primo grado; b. della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni; c. del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.

2La Confederazione e i Cantoni possono conferire le attribuzioni della giurisdizione di reclamo al tribunale d’appello.

Uebersicht

Art. 20 StPO — Art. 20 StPO