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Testo di legge
Fedlex ↗

1Possono ordinare provvedimenti coercitivi: a. il pubblico ministero; b. l’autorità giudicante e, in casi urgenti, chi dirige il procedimento in giudizio; c. la polizia, nei casi previsti dalla legge.

2La Confederazione e i Cantoni possono riservare la facoltà della polizia di ordinare e attuare provvedimenti coercitivi ad agenti di polizia con un determinato grado o funzione.

Uebersicht

Art. 198 StPO — Art. 198 StPO