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Testo di legge
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1Se si raccolgono prove all’estero nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria, il diritto delle parti di partecipare all’assunzione delle prove è soddisfatto se le parti: a. possono formulare domande da rivolgere all’autorità estera richiesta; b. a rogatoria espletata, possono esaminare il verbale; e c. possono porre domande completive per scritto.

2È applicabile l’articolo 147 capoverso 4.

Uebersicht

Art. 148 StPO — Art. 148 StPO