1Chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente, su domanda, il gratuito patrocinio: a. all’accusatore privato affinché possa far valere le sue pretese civili, se è sprovvisto dei mezzi necessari e l’azione civile non appare priva di probabilità di successo; b. alla vittima affinché possa attuare la sua azione penale, se è sprovvista dei mezzi necessari e l’azione penale non appare priva di probabilità di successo. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ).
2Il gratuito patrocinio comprende: a. l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie; b. l’esonero dalle spese procedurali; c. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ). la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell’accusatore privato o della vittima.
3In sede di ricorso l’istanza di gratuito patrocinio deve essere riproposta. Introdotto dalla cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ( RU 2023 468 ; FF 2019 5523 ).
Uebersicht
Art. 136 StPO — Art. 136 StPO