1Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell’esecuzione penale o al piano d’esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari.
2Le sanzioni disciplinari sono: a. l’ammonizione; b. la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell’occupazione del tempo libero o dei contatti con l’esterno; c. Introdotta dalla cifra I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 3539 ; FF 2005 4197 ). la multa; d. Originaria lett. c. l’arresto quale ulteriore restrizione alla libertà.
3Per l’esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura.
Uebersicht
Art. 91 StGB — Art. 91 StGB