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Testo di legge
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1Nell’esecuzione di una misura secondo gli articoli 59–61 il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispensabile: a. come misura terapeutica temporanea; b. a tutela del collocato medesimo o di terzi; c. come sanzione disciplinare; d. Introdotta dalla cifra I n. 6 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 ( RU 2021 565 ; 2022 300 ; FF 2019 3935 ). per impedire che altri collocati siano influenzati da un’ideologia che potrebbe indurli a compiere attività terroristiche, laddove vi siano indizi concreti di una tale influenza.

2All’inizio dell’esecuzione della misura è allestito un piano di esecuzione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale. Il piano contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell’alterazione caratteriale del collocato nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo. 2bis Le misure di cui agli articoli 59–61 e 64 possono essere eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta nuovi reati. L’articolo 77 a capoversi 2 e 3 si applica per analogia. Introdotto dalla cifra I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 3539 ; FF 2005 4197 ).

3Il collocato abile al lavoro è tenuto a lavorare per quanto il trattamento o le cure stazionari lo richiedano o consentano. Gli articoli 81–83 si applicano per analogia.

4Le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall’articolo 84, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori. 4bis Al trasferimento in un penitenziario aperto e all’autorizzazione di un regime aperto si applica per analogia l’articolo 75 a . Introdotto dalla cifra I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 ( RU 2006 3539 ; FF 2005 4197 ). 4ter Durante l’internamento a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto. Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 ( RU 2008 2961 ; FF 2006 807 ).

5Controlli e perquisizioni sono retti per analogia dall’articolo 85.

Uebersicht

Art. 90 StGB — Art. 90 StGB