Il giudice attenua la pena se: a. l’autore ha agito: 1. per motivi onorevoli, 2. in stato di grave angustia, 3. sotto l’impressione d’una grave minaccia, 4. ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva; b. l’autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima; c. l’autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione; d. l’autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui; e. la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta.
Uebersicht
Art. 48 StGB — Art. 48 StGB