1Le spese dell’esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni.
2Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione: a. mediante compensazione con il lavoro da lui prestato nell’ambito dell’esecuzione di pene e misure; b. proporzionalmente al suo reddito e alla sua sostanza se rifiuta di eseguire il lavoro che gli è assegnato, benché questo corrisponda alle esigenze dell’articolo 81 o 90 capoverso 3; c. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del LF del 17 mar. 2017 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 ( RU 2016 1249 ; FF 2012 4181 ). mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un’attività nell’ambito della semiprigionia, dell’esecuzione in forma di sorveglianza elettronica, del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni.
3I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati.
Uebersicht
Art. 380 StGB — Art. 380 StGB