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Testo di legge
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1Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell’ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.

2Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: a. l’Ufficio federale di polizia; b. la Segreteria di Stato della migrazione (SEM); c. l’Ufficio federale di giustizia; d. l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali ( RS 170.512.1 ). ; e. le rappresentanze svizzere all’estero competenti per il rilascio di visti; f. il Servizio delle attività informative della Confederazione; g. le autorità cantonali di polizia; h. le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 ( RU 2021 365 ; 2022 638 ; FF 2020 3117 ).

3I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d’informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008 RS 361 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 1998 RS 142.31 sull’asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 2005 RS 142.20 sugli stranieri e la loro integrazione e dalla legge del 18 marzo 2005 RS 631.0 sulle dogane.

4I dati possono essere utilizzati: a. sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16–19 della legge del 20 giugno 2003 RS 363 sui profili del DNA; o b. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 ( RU 2023 309 ; FF 2021 44 ). in caso di condanna per contravvenzione, per cinque anni a decorrere dalla data della sentenza, sempre che quest’ultima sia passata in giudicato. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 ( RU 2021 365 ; 2022 638 ; FF 2020 3117 ).

5Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni. Disciplina la trasmissione dei dati segnaletici da parte delle autorità federali competenti e dei Cantoni. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 ( RU 2021 365 ; 2022 638 ; FF 2020 3117 ).

6Ai fini delle segnalazioni nel sistema d’informazione Schengen (SIS) la SEM o l’Ufficio federale di polizia (fedpol) può trasferire i dati nella parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e nel SIS mediante procedura automatizzata. Introdotto dall’all. 2 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 23 gen. 2023 ( RU 2021 365 ; 2022 638 ; FF 2020 3117 ).

Uebersicht

Art. 354 StGB — Art. 354 StGB