1Fedpol e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all’Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 4 del DF del 18 dic. 2020 approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 ( RU 2021 365 ; 2022 638 ; FF 2020 3117 ).
2La trasmissione di questi dati sottostà segnatamente alle condizioni indicate negli articoli 3 e 10–13 dell’Accordo del 24 settembre 2004 RS 0.362.2 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.
3Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l’Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento cui esso stesso sottostà in conformità della legislazione federale o cantonale.
4Gli scambi di dati personali con Europol sono equiparati a uno scambio con un’autorità competente di uno Stato Schengen (art. 349 b ). Introdotto dalla cifra II n. 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 ( RU 2019 625 ; FF 2017 5939 ). Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol modifiche del campo d’applicazione del mandato nell’ambito dell’articolo 3 paragrafo 3 dell’Accordo del 24 settembre 2004 RS 0.362.2 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia. Gli organi di polizia federali e cantonali eseguono le disposizioni contenute negli accordi di associazione alla normativa di Schengen Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen ( RS 0.362.31 ); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen ( RS 0.362.33 ); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia ( RS 0.362.32 ); Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ( RS 0.362.311 ). attenendosi alla legislazione nazionale.
1Fedpol gestisce il servizio centrale per lo scambio di informazioni supplementari con gli Stati Schengen (ufficio SIRENE). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 4 del DF del 18 dic. 2020 approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 ( RU 2021 365 ; 2022 638 ; FF 2020 3117 ).
2L’ufficio SIRENE è il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS. L’ufficio esamina l’ammissibilità formale delle segnalazioni nazionali e estere presenti nel SIS.
Übersicht
Art. 355 StGB — …