Chiunque, intenzionalmente, non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 697 j capoversi 1–4 o all’articolo 790 a capoversi 1–4 del Codice delle obbligazioni (CO) RS 220 di annunciare l’avente economicamente diritto alle azioni o alle quote sociali, è punito con la multa. Chiunque, intenzionalmente, non tiene conformemente alle prescrizioni uno dei seguenti elenchi o viola gli obblighi imposti al riguardo dal diritto societario: a. nel caso di una società anonima, il libro delle azioni di cui all’articolo 686 capoversi 1–3 e 5 CO RS 220 o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni di cui all’articolo 697 l CO; b. nel caso di una società a garanzia limitata, il libro delle quote di cui all’articolo 790 capoversi 1–3 e 5 CO o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle quote sociali di cui all’articolo 790 a capoverso 5 CO in combinato disposto con l’articolo 697 l CO; c. nel caso di una società cooperativa, l’elenco dei soci di cui all’articolo 837 capoversi 1 e 2 CO; d. nel caso di una società di investimento a capitale variabile (art. 36 della legge del 23 giugno 2006 RS 951.31 sugli investimenti collettivi), il registro delle azioni d’imprenditore o l’elenco degli aventi economicamente diritto alle azioni degli azionisti imprenditori di cui all’articolo 46 capoverso 3 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi, è punito con la multa. Chiunque, intenzionalmente, viola gli obblighi applicabili alle associazioni di cui agli articoli 61 a e 69 capoverso 2 del Codice civile RS 210 , è punito con la multa.
Uebersicht
Art. 327 StGB — Art. 327 StGB