Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1Chiunque esercita unʼattività il cui esercizio gli è stato interdetto conformemente allʼarticolo 67, allʼarticolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 1927 RS 321.0 (CPM) o allʼarticolo 16 a DPMin RS 311.1 , è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

2Chiunque si mette in contatto con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, vi si avvicina o si trattiene in determinati luoghi sebbene un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi dellʼarticolo 67 b , dellʼarticolo 50 b CPM o dellʼarticolo 16 a DPMin glielo vieti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

Uebersicht

Art. 294 StGB — Art. 294 StGB