1Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un’autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall’autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 ( RU 2018 567 ; FF 2016 6579 , 6813 ).
2La complicità è punibile.
3L’atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852 ; FF 1996 IV 449 ). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 ( RU 2018 567 ; FF 2016 6579 , 6813 ).
Uebersicht
Art. 293 StGB — Art. 293 StGB