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Testo di legge
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1. Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto; chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno. Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ( RU 2023 259 ; FF 2018 2345 ). 2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

Uebersicht

Art. 274 StGB — Art. 274 StGB