1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altri-menti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un’altra azienda, ovvero gl’infortuni che possono essere cagionati da macchine, chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle per-sone, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pe-cuniaria. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ( RU 2023 259 ; FF 2018 2345 ). 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
Uebersicht
Art. 230 StGB — Art. 230 StGB