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Testo di legge
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Il giudice del concordato pubblica la concessione della moratoria e la comunica senza indugio all’ufficio d’esecuzione, al registro di commercio e al registro fondiario. La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo essere stata concessa.

1Se il risanamento ha esito positivo prima della scadenza della moratoria concordataria, il giudice del concordato la annulla d’ufficio. L’articolo 296 si applica per analogia.

2Il giudice convoca per un’udienza il debitore e l’eventuale creditore richiedente. Il commissario riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori.

3La decisione di annullamento può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC RS 272 . Il fallimento è dichiarato d’ufficio prima della scadenza della moratoria se: a. è necessario per preservare il patrimonio del debitore; b. manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato; o c. il debitore contravviene all’articolo 298 o alle istruzioni del commissario.

Uebersicht

Art. 296 SchKG — Art. 296 SchKG