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Testo di legge
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I Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti per le decisioni deferite al giudice dalla presente legge.

1Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell’ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2L’ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento e comunica con lettera non raccomandata tale decisione ai creditori conosciuti. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro venti giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa. Nuovo testo giusta la cifra I 2 della LF del 18 mar. 2022 (Modifica del Codice delle obbligazioni, della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, del Codice penale, del Codice penale militare, della legge sul casellario giudiziale e della legge federale sull’imposta federale diretta), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 628 ; FF 2019 4321 ).

3Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento. Introdotto dall’art. 15 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).

4Dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla presente legge. Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

1Se la liquidazione in via di fallimento di un’eredità alla quale tutti gli eredi hanno rinunciato viene sospesa per mancanza di attivi, gli eredi possono esigere che gli attivi appartenenti all’eredità siano ceduti a loro favore o ad alcuni di essi, purché i richiedenti si dichiarino personalmente responsabili per il pagamento dei crediti garantiti da pegno e delle spese di liquidazione non coperte dalla massa. Se nessun erede se ne avvale, questo diritto può essere esercitato dai creditori o, in caso di loro inattività, da terzi interessati.

2Se la massa di una persona giuridica in fallimento comprende valori gravati da diritti di pegno e la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi, ogni creditore pignoratizio può nondimeno pretendere dall’ufficio dei fallimenti la realizzazione del proprio pegno. L’ufficio impartisce un termine.

3In mancanza di una cessione ai sensi del capoverso 1 e se nessun creditore domanda la realizzazione del proprio pegno entro il termine stabilito dall’ufficio, gli attivi, previo prelevamento delle spese, sono devoluti allo Stato con gli oneri che li gravano ma senza le obbligazioni personali, sempreché l’autorità cantonale competente non rifiuti la devoluzione.

4Se l’autorità cantonale competente rifiuta la devoluzione, l’ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione degli attivi.

1L’ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che: 1. il ricavo della realizzazione dei beni inventariati non sarà prevedibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura ordinaria; o 2. il caso è semplice.

2Se il giudice è dello stesso parere, la massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché prima della ripartizione della somma ricavata nessun creditore chieda che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.

3La liquidazione sommaria ha luogo secondo le regole della procedura ordinaria, fatte salve le eccezioni seguenti: 1. Di regola non hanno luogo assemblee dei creditori. Tuttavia, se in ragione di circostanze particolari una consultazione dei creditori sembra opportuna, l’ufficio dei fallimenti può riunirli in assemblea o provocare una loro risoluzione per mezzo di circolare. 2. Allo scadere del termine per le insinuazioni (art. 232 cpv. 2 n. 2), l’ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione; esso osserva le disposizioni degli articoli 256 capoversi 2 a 4 e tiene conto con il maggior riguardo possibile degli interessi dei creditori. I fondi possono essere realizzati soltanto dopo che sia stato allestito l’elenco degli oneri. 3. L’ufficio dei fallimenti designa i beni necessari nell’inventario e lo deposita insieme con la graduatoria. 4. Non è necessario depositare lo stato di ripartizione.

1L’ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2La pubblicazione contiene: 1. la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data della dichiarazione di fallimento; 2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). l’ingiunzione ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni che sono in suo possesso d’insinuare all’ufficio dei fallimenti, entro un mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (riconoscimenti di debito, estratti di libri ecc.); 3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). l’ingiunzione ai debitori del fallito di annunciarsi all’ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, nonché l’avvertenza circa le conseguenze penali dell’omissione (art. 324 n. 2 CP RS 311.0 ); 4. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). l’ingiunzione a coloro che posseggono oggetti del fallito a titolo di pegno o per altro titolo, di porli a disposizione dell’ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, nonché l’avvertenza circa le conseguenze penali dell’omissione (art. 324 n. 3 CP) e l’avviso che, ove questa non sia giustificata, i diritti di prelazione saranno estinti; 5. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). la convocazione della prima assemblea dei creditori, che deve aver luogo al più tardi entro venti giorni dalla pubblicazione e alla quale possono intervenire anche i condebitori e i fideiussori del fallito, come pure gli obbligati in via di regresso; 6. Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). l’avvertenza che per gli interessati residenti all’estero l’ufficio dei fallimenti vale quale luogo per la notificazione, fintanto che non ne venga designato un altro in Svizzera. L’ufficio dei fallimenti trasmette un esemplare non raccomandato della pubblicazione a tutti i creditori dei quali siano conosciuti il nome e la dimora. Se, prima della liquidazione di un’eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l’ufficio dei fallimenti riduce il termine per le insinuazioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i creditori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta.

1Nella prima assemblea dei creditori un funzionario dell’ufficio dei fallimenti dirige le deliberazioni e costituisce con due creditori scelti da lui la presidenza ( burò ).

2La presidenza decide sull’ammissione di persone che, senza essere state invitate particolarmente, intendano prender parte alle deliberazioni.

3L’assemblea è costituita legalmente quando il numero dei creditori presenti o rappresentati raggiunga almeno il quarto dei creditori conosciuti. Ove siano soltanto quattro o meno, possono deliberare validamente, purché costituiscano almeno la metà dei creditori conosciuti.

4L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei creditori votanti. A parità di voti, prevale quello del presidente. La presidenza decide sulle contestazioni relative al computo dei voti. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Se l’assemblea non può essere costituita, l’ufficio dei fallimenti lo constata. Esso informa i creditori presenti sullo stato della massa e amministra la stessa sino alla seconda assemblea dei creditori.

1Costituita l’assemblea, l’ufficio presenta una relazione sull’inventario e sulla massa.

2L’assemblea delibera se intende affidare l’amministrazione all’ufficio dei fallimenti oppure ad una o più persone di sua scelta.

3In entrambi i casi, l’assemblea può costituire fra i suoi membri una delegazione dei creditori, alla quale sono affidati, se l’assemblea non decide altrimenti, i seguenti compiti: Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). 1. vigilare sulla gestione dell’amministrazione del fallimento, dar pareri sulle questioni ad essa sottoposte dall’amministrazione, fare opposizione ad ogni provvedimento contrario agli interessi dei creditori; 2. autorizzare la continuazione del commercio o dell’industria del fallito, determinandone le condizioni; 3. approvare i conti, autorizzare a stare in giudizio, a transigere e compromettere; 4. opporsi ai crediti ammessi dall’amministrazione; 5. autorizzare ripartizioni provvisorie durante la procedura di fallimento.

1L’assemblea dei creditori può deliberare su questioni la cui soluzione non ammetta indugio, in particolare circa la continuazione dell’industria o del commercio del fallito, circa il tenere aperte le officine, i magazzini e le botteghe dello stesso, circa la prosecuzione delle cause pendenti e le vendite a trattative private.

2Se il fallito propone un concordato, l’assemblea può sospendere la liquidazione. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

1Le deliberazioni dell’assemblea possono essere deferite, entro cinque giorni, all’autorità di vigilanza. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).

2L’autorità di vigilanza decide a breve termine, udito l’ufficio dei fallimenti e, se lo giudichi opportuno, il ricorrente ed i creditori che ne facciano istanza.

Uebersicht

Art. 23 SchKG — Art. 23 SchKG