1Sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel procedimento. L’autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata.
2L’ufficio può sostituire la decisione nulla con una nuova decisione. Nondimeno, se presso l’autorità di vigilanza è pendente un procedimento ai sensi del capoverso 1, la sostituzione è ammissibile fino all’invio della risposta da parte dell’ufficio.
1I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto.
2I creditori di una classe susseguente non hanno alcun diritto se non dopo soddisfatti quelli della classe precedente.
1Appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell’inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.
2... Abrogato dalla cifra I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
1Il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 163 n. 1, 323 n. 4 CP RS 311.0 ), a indicare tutti i suoi beni all’ufficio d’esecuzione e a metterli a sua disposizione.
2Se il fallito è morto o latitante, tale obbligo incombe, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 1 CP), a tutte le persone adulte che convivevano con lui.
3Le persone menzionate ai capoversi 1 e 2 devono, a richiesta dell’ufficiale, aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l’ufficiale può chiedere l’aiuto dell’autorità di polizia.
4I terzi che detengono beni del fallito o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare e di mettere a disposizione del fallito.
5Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del fallito.
6L’ufficio dei fallimenti ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.
1Per la durata del fallimento, l’ufficio del fallimento può chiedere ai fornitori di servizi postali di concedergli l’accesso agli invii postali indirizzati al debitore e di farseli consegnare.
2L’ufficio del fallimento è autorizzato ad aprire gli invii postali consegnatigli, a meno che non appaia evidente che il loro contenuto non riveste alcuna importanza per la liquidazione del fallimento.
3Il debitore ha il diritto di assistere all’apertura degli invii postali.
1L’ufficio dei fallimenti fa chiudere immediatamente, con apposizione di sigilli, i magazzini, i depositi di merci, le officine, le botteghe ecc., quando non possano essere amministrati con sufficiente vigilanza fino alla prima assemblea Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. dei creditori.
2Esso prende in custodia il danaro contante, le carte-valori, i libri di commercio e di famiglia e le altre carte di qualche importanza.
3Tutti gli altri beni, finché non siano inventariati, sono posti sotto sigillo; i sigilli si possono apporre di nuovo anche dopo la registrazione nell’inventario, se l’ufficio lo reputa necessario.
4L’ufficio provvede alla custodia degli oggetti che si trovano fuori dei locali utilizzati dal fallito. I beni enumerati nell’articolo 92 sono lasciati a disposizione del fallito, ma indicati ciò nondimeno nell’inventario. Le cose indicate come proprietà di terzi o rivendicate da terzi devono ciò non ostante essere inventariate, con menzione di tale circostanza. I diritti dei terzi sui fondi del fallito che risultano dal registro fondiario sono annotati d’ufficio nell’inventario. Nell’inventario si indica il prezzo di stima di ogni singolo oggetto.
1L’ufficio sottopone l’inventario al fallito, invitandolo a dichiarare se lo riconosca esatto e completo.
2La dichiarazione del fallito è menzionata nell’inventario e dev’essere sottoscritta da lui.
1Durante la procedura di fallimento, il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 323 n. 5 CP RS 311.0 ), a rimanere a disposizione dell’amministrazione, a meno che ne venga dispensato espressamente. Se necessario, egli è tradotto sul luogo dall’autorità di polizia. L’amministrazione del fallimento gli ricorda esplicitamente il suo obbligo come pure le conseguenze penali dell’inosservanza. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
2L’amministrazione del fallimento può assegnargli un equo soccorso, specialmente quando lo obblighi a stare a sua disposizione.
3L’amministrazione del fallimento determina a quali condizioni e fino a quando il fallito e la sua famiglia possono rimanere nell’abitazione, sempreché questa faccia parte della massa. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
Uebersicht
Art. 22 SchKG — Art. 22 SchKG