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Testo di legge
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1L’autorità competente informa il giudice qualora: 1. tutti gli eredi abbiano espressamente rinunciato all’eredità o si debba presumere la rinuncia (art. 566 segg., 573 CC RS 210 ); 2. l’eredità della quale è stata chiesta oppure ordinata la liquidazione d’ufficio risulti oberata (art. 597 CC).
2Nei casi summenzionati, il giudice ordina la liquidazione in via di fallimento.
3La liquidazione in via di fallimento può essere chiesta anche da un creditore o da un erede.
Uebersicht
Art. 193 SchKG — Art. 193 SchKG