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Testo di legge
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1Il giudice comunica senza indugio agli uffici d’esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario: 1. la dichiarazione di fallimento; 2. la revoca del fallimento; 3. la chiusura del fallimento; 4. le decisioni che attribuiscono effetto sospensivo a un ricorso; 5. i provvedimenti conservativi.

2Il fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la relativa dichiarazione. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2004 (Menzione del fallimento nel registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2005 ( RU 2004 4033 ; FF 2003 5655 5663 ).

Uebersicht

Art. 176 SchKG — Art. 176 SchKG