1La comminatoria di fallimento contiene: 1. le indicazioni della domanda d’esecuzione; 2. la data del precetto; 3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). l’avvertenza che, scaduto il termine di venti giorni, il creditore potrà chiedere il fallimento del debitore; 4. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). l’avvertenza che il debitore che intende contestare l’ammissibilità della procedura di fallimento può ricorrere entro dieci giorni all’autorità di vigilanza (art. 17).
2Si ricorderà inoltre al debitore che la legge gli permette di proporre un concordato.
Uebersicht
Art. 160 SchKG — Art. 160 SchKG